Una persona indebitata che eredita dei beni vuole fare la rinuncia: solamente che ha un figlio minore per il quale dovrebbe chiedere l autorizzazione al giudice tutelare per farlo rinunciare anche a lui. Temo che il giudice tutelare di fronte ad un patrimonio attivo non lo faccia rinunciare, come si potrebbe ovviare?
E’ certo che il giudice tutelare non accetterà la rinuncia del minore all’eredità: per legge, infatti, i minori devono accettare l’eredità con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile). La norma, peraltro, con il successivo articolo 489 accorda un ulteriore vantaggio al minore prevedendo che, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l’inventario, possa comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio.
Inoltre, l’articolo 471 del codice civile, disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso, sicché l’eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, non produce alcun effetto giuridico nei confronti del minore o dell’interdetto, se non quello di non poter più esercitare la rinuncia all’eredità.
E, quindi, se a seguito dell’inefficace accettazione dell’eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante, il soggetto non provvede a redigere l’inventario entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma, con pieni effetti, l’accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all’eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore (Corte di cassazione, sentenza 29665/2018).
Tutto questo per dire che il minore ha la possibilità, una volta divenuto maggiorenne, di accettare (in maniera pura e semplice) l’eredità del nonno non debitore (per esempio) ed accettare con beneficio di inventario quella paterna (carica di debiti).
13 Maggio 2019 · Giorgio Martini
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