Figlio debitore e genitori proprietari di immobili – Una soluzione al problema debitorio potrebbe consistere nell’attribuzione testamentaria, al figlio debitore, del solo diritto di abitazione e della nuda proprietà degli immobili ai nipoti

Una soluzione al problema debitorio potrebbe consistere nell'attribuzione testamentaria, al figlio debitore, del solo diritto di abitazione


DOMANDA

Sono debitore e figlio unico, con due figli maggiorenni e genitori anziani ancora in vita che posseggono un immobile cointestato ed un altro solo mamma.

C’è la possibilità di donare ai nipoti eludendo il creditore senza rischi? Come si può fare?

RISPOSTA

Se il figlio unico debitore rinuncia all’eredità in occasione della morte di un proprio genitore, i nipoti dei nonni deceduti, per rappresentanza, diventano eredi.

Il risvolto della medaglia è che i creditori del rinunciante, entro cinque anni dalla data di rinuncia, possono impugnare l’atto di rinuncia e chiedere al giudice di revocarlo ex articolo 2901 del codice civile. In questo caso il figlio unico debitore diventerebbe erede, con le conseguenze del caso.

Per evitare questa possibilità il nonno (o la nonna) dovrebbero redigere testamento assegnando al figlio unico debitore il diritto di abitazione e l’immobile ai nipoti: il figlio unico accetta, i creditori potrebbero impugnare il testamento per esercitare azione di riduzione della quota ereditaria assegnata ai nipoti per conto del figlio leso nella quota di legittima (articolo 2900 del codice civile), ma potrebbero farlo solo dopo la rinuncia al diritto di abitazione da parte figlio.

Il quale, come descritto nell’articolo a commento, non può essere costretto alla rinuncia.

Questa soluzione dovrebbe essere vagliata e realizzata con l’attento supporto di un notaio, anche per verificarne la fattibilità in relazione all’attribuzione al figlio debitore del diritto di abitazione in due immobili distinti, aspetto che differisce dalla situazione di fatto posta a base della giurisprudenza di merito citata nell’articolo appena linkato (Corte di cassazione, sentenza 4005/2013).

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20 Aprile 2023