DOMANDA
In un vostro recente articolo, leggo che la donazione di modico valore è valida anche senza la stipula di un atto pubblico fra donante e donatario, e che il bonifico, non di modico valore, effettuato dal debitore al terzo costituisce un atto viziato da nullità e tale principio di diritto ha una portata rilevante, sia in ambito successorio sia nella sfera dei rapporti con eventuali creditori del donante.
Ma come si fa a stabilire se una donazione è di modico valore?
RISPOSTA
Alla domanda risponde la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 7913/2001 nella quale, considerando che ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l’articolo 783 del codice civile non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, si stabilisce che la modicità del valore della donazione deve essere valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante.
In altre parole, sarà sempre il giudice a stabilire se la donazione effettuata senza ricorrere all’atto pubblico (effettuata con bonifico bancario o postale, ad esempio) debba poter essere considerata di modico valore, prendendo in esame le condizioni economiche del donante: la donazione, per essere considerata di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.