DOMANDA
Sono stato oggetto di una diffida e messa in mora da un parente che si era impegnato sulla parola a vigilare su due terreni di mia proprietà confinanti con i suoi, in quanto il sottoscritto essendo residente in altra Regione non è potuto recarsi in loco da circa due anni (motivi personali e successivo covid-19). In questo tempo non ha mai riferito di aver sostenuto delle spese che, con una regolare consegna di ricevute comprovanti, il sottoscritto avrebbe rimborsato. Nell’atto è stata citata solo la complessiva somma che afferma aver esposto e senza allegare nessuna ricevuta ne intende esibirle a comprova. Da premettere che detti terreni non erano da coltivare ma solo per taglio foraggio da terzi di erba che si rinnova stagionalmente. Ora, la mia deduzione e che con il diretto atto di diffida e messa in mora il sottoscritto ha poche scelte: aspettare una diffida ad adempiere dal Tribunale per dimostrare l’infondatezza dell’atto (con esborso di parcelle leali) o pagare la somma richiesta per poi procedere tramite legale per la consegna delle ricevute (ma in questo caso è sufficiente procurarsele cui non mancano i mezzi).
In pratica, comunque vada, dovrei sempre pagare l’importo richiesto.
RISPOSTA
L’articolo 1454 del codice civile specifica che la parte (presunta) adempiente può intimare per iscritto a quella (presunta) inadempiente di rispettare gli impegni assunti in un congruo termine (nella prassi quindici giorni), con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Decorso il termine di 15 giorni senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.
Dunque, il parente rinuncia ad assolvere agli impegni concordati anche verbalmente (vigilare su due terreni di proprietà del diffidato. confinanti con i suoi) se non gli viene riconosciuta la somma pretesa.
Che poi il tribunale, eventualmente adito dal diffidante in seguito al rifiuto del diffidato di corrispondere quanto richiesto, emetterà una sentenza favorevole , condannando il proprietario dei terreni a versare la somma richiesta, è tutto da dimostrare. Il diffidante dovrà provare che per l’attività di vigilanza prestata era stata concordato un corrispettivo e che le eventuali spese sostenute, giustificate da dettagliata fattura, non erano condizionate ad una preventiva approvazione del committente (il proprietario dei due terreni diffidato).