Differenza fra amministratore di sostegno e tutore dell’incapace

Per poter ottenere la nomina di un tutore, l'assistito deve essere dichiarato interdetto da una sentenza del giudice.


DOMANDA

Mio padre è anziano e invalido al 100%, e ho intenzione di chiedere di diventare il suo tutore dato che me ne prendo cura io, così da avere più libertà e praticità per il ritiro della pensione, le varie firme, ecc. Tuttavia mi stanno indirizzando verso altre figure che non conoscevo, come l’amministratore di sostegno, e che vengono scelte in casi “meno gravi”. Mio padre è invalido al 100%, come mai allora mi hanno parlato di questa figura? Qual è la differenza e quando conviene essere tutore o amministratore?

RISPOSTA

L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare ed è una figura con compiti di assistenza, sostegno e rappresentanza di chi è impossibilitato a provvedere ai normali adempimenti quotidiani, in maniera totale o parziale. Tale soggetto è stato introdotto nell’ordinamento dalla Legge 6/2004. Ai sensi dell’articolo 410 del codice civile l’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare.

Tra il beneficiario e l’amministratore di sostegno si instaura un rapporto di collaborazione, a differenza di ciò che avviene nell’interdizione, nella quale il tutore si sostituisce totalmente al beneficiario. Per poter beneficiare della nomina di un tutore, infatti, l’assistito deve essere dichiarato interdetto dalla sentenza di un giudice.

I soggetti che possono richiedere la nomina dell’amministratore di sostegno sono: il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado, il tutore del beneficiario, il curatore del beneficiario, il Pubblico Ministero.

Il tutore è il rappresentante legale preposto alla cura degli interessi patrimoniali e non patrimoniali, di persone che si trovano in una situazione di svantaggio, poiché incapaci di agire. Anch’egli è nominato dal giudice tutelare del Tribunale territorialmente competente, in base alla residenza del soggetto da assistere.

In pratica, si ricorre alla figura dell’amministratore di sostegno quando risulti necessaria un’attività di tutela minima, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, e all’attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell’attività svolta nel suo interesse. Altrimenti bisogna propendere per la nomina di un tutore.

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9 Maggio 2024