Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per prelevare come erede i soldi necessari al funerale del defunto


Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con autentica di firma, essendo un atto unilaterale, impegna esclusivamente chi l’ha sottoscritta

Ho sottoscritto in comune una dichiarazione sostituiva di atto notorio eredi, con autentica della firma, indicando i miei familiari e me come eredi legittimi. Mi avevano detto di compilarlo e presentarlo in banca per poter pagare il funerale del defunto con questi soldi senza essere eredi.

Resomi conto che non é così, non ho presentato questa dichiarazione a nessuno. Siamo comunque tenuti ad accettare tutti l’eredità e nel caso di riposta affermativa se gli altri eredi nominati nell’atto facessero querela di falso nei miei confronti l’eredità graverebbe tutta su di me (oltre alle conseguenze penali del falso)?

Il chiamato all’eredità, individuato per testamento o in base alla normativa sulla successione legittima in assenza di testamento, diviene erede solo dopo l’accettazione esplicita dell’eredità, che si acquista con la dichiarazione di cui all’articolo 459 del codice civile.

In base all’articolo 476 del codice civile, l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

In altre parole, se la dichiarazione di atto notorio fosse stata presentata alla banca, gli altri chiamati all’eredità avrebbero potuto accusare il latore di appropriazione indebita, oltre che di aver dichiarato il falso. Il dichiarante avrebbe potuto essere individuato come chiamato tacitamente accettante l’eredità e, dunque, erede, mentre i terzi indicati citati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sarebbero rimasti, comunque, dei chiamati all’eredità.

Infatti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con autentica di firma, essendo un atto unilaterale,
impegna chi l’ha sottoscritta, ma certamente non impegna i terzi che nella dichiarazione venissero citati, direttamente o indirettamente.

Dal momento che la dichiarazione non è stata presentata alla banca, e non ha dispiegato i suoi effetti, nessuno potrà accusare il dichiarante di appropriazione indebita o di falso e il dichiarante resta un chiamato all’eredità.

Ciascun chiamato all’eredità potrà autonomamente decidere se accettare l’eredità e, pertanto, divenire erede del defunto, assumendo così, anche l’obbligo di rispondere degli eventuali debiti del defunto.

22 Ottobre 2022 · Marzia Ciunfrini

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