DOMANDA
Ho in corso un decreto ingiuntivo da settembre 2019 in attesa applicazione dal creditore (finanziaria) e non ancora inviati i 10 gg di rito. Per scarsità economica, ovviamente, non mi è possibile onorare il debito (poco più di 30 mila euro).
Godo di pensione, con già un pignoramento presso terzi di 1/5 da altra finanziaria, il cui residuo è di circa 3.000 euro.
Chiedo: nell’eventualità di una anticipata estinzione dell’intero residuo che grava sulla pensione, la finanziaria in “standby” può esercitare diritto di pignoramento eguale alla prima? Se positivo, e acceso il pignoramento, nell’evenienza dell’entrata di una somma di denaro ricavato dalla vendita di una proprietà la stessa potrà intervenire anche sulla somma della vendita?
RISPOSTA
Nel momento in cui la pensione non risulti gravata da prelievi riconducibili ad azioni esecutive, un nuovo creditore può procedere per ottenere, mensilmente, il 20% del rateo di pensione eccedente il minimo vitale, fino al soddisfacimento del credito azionato.
Il creditore può sempre scegliere quale bene del debitore aggredire, nell’ottica di minimizzare i tempi di rimborso di quanto gli è dovuto. Tuttavia, a fronte di un pignoramento effettuato, una volta che il giudice abbia assegnato al creditore procedente l’intero credito azionato – anche con un piano di ammortamento diluito nel tempo, come avviene con il pignoramento della pensione o dello stipendio e in assenza di eventi straordinari (dimissioni, licenziamento, decesso del debitore) che portino alla formazione di un credito residuo non soddisfatto – quel creditore non potrà avviare ulteriori azioni esecutive su beni sopravvenuti successivamente nella disponibilità del debitore già escusso (eredità, proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili, vincite, eccetera), anche se pignorando tali beni il credito potrebbe essere rimborsato in tempi più brevi.