DOMANDA
Sono idoneo in un concorso pubblico: l’ente che lo ha bandito ha deciso di scorrere la graduatoria e io nella graduatoria definitiva risultavo in posizione utile.
Ma adesso l’ente ha deciso di saltarmi e considerarmi rinunciatario in seguito a una mia presunta risposta negativa al telefono, a una comunicazione del tutto informale, laddove io pensassi di parlare con un centralino e avrò detto “no, non mi interessa”.
Posso vantare un diritto all’assunzione e ricorrere a un giudice dal momento che non ho ricevuto una comunicazione ufficiale e l’ente mi vuole considerare rinunciatario sulla base di una chiamata informale?
RISPOSTA
Molto controverse appaiono le modalità di rinuncia: di solito, e soprattutto in ambito pubblico, la rinuncia ad occupare una posizione per la quale il candidato ha partecipato ad un concorso entrando in graduatoria, dovrebbe essere chiaramente espressa tramite una procedura più trasparente e tutelante che non la semplice telefonata registrata.
Il suggerimento è quello di rivolgersi tempestivamente ad un avvocato amministrativista che possa presentare ricorso in tempo utile al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
Per quanto riguarda il risarcimento del danno da mancata assunzione in enti pubblici, il Consiglio di Stato, con la sentenza 8633/2023 ha stabilito che il danno da mancata assunzione non può comportare il risarcimento integrale: in pratica, in caso di mancata assunzione del legittimo vincitore di un concorso pubblico, al danneggiato non può esser accordata l’intera somma degli stipendi persi durante il periodo di mancata assunzione.