DOMANDA
Può essere oggetto di revocatoria una compravendita tra genitore e figlio (non residente) di un immobile? Quest’ultimo viene venduto al giusto prezzo e il genitore provvede a pagare la banca per un debito già scaduto. La vendita però non riesce a coprire altri debiti. Può un altro creditore esercitare l’azione revocatoria di questa vendita?
RISPOSTA
In riferimento al precedente quesito, aggiungiamo che l’articolo 2901 del codice civile stabilisce che non è soggetto a revoca l’adempimento (anche non satisfattivo) verso un debito scaduto: nel caso in cui si sia dato luogo a pagamenti per debiti ormai scaduti, questi non possono essere soggetti ad azione di revocazione, anche qualora si potesse dimostrare che il debitore abbia volontariamente posto in atto agevolazioni verso un creditore rispetto agli altri.
Fermo restando che la compravendita deve avvanire al giusto prezzo di mercato.