DOMANDA
Oggi ho ricevuto tramite e-mail, per conoscenza, un atto notarile di compravendita da parte di un acquirente che avrebbe acquistato la quota del 50% (1/2) di un terreno di appartenenza per metà alla sottoscritta e metà a un mio germano deceduto: i venditori sono eredi testamentari (figli) del germano deceduto e lo scopo da parte del venditore è volermi mettere a conoscenza che metà di questo terreno è ora di sua proprietà per invogliarmi a vendere anche la mia quota del 50% (1/2). Nulla in contrario se il prezzo sarà conveniente e dopo aver stabilito che, detti eredi, non abbiano venduto sottoscosto. Sono residente fuori Regione da tempo e non conosco l’andamento immobiliare della zona. Ora, esponendo alcuni miei dubbi, vorrei chiedere questo: Caso di vendita devo attenermi al prezzo della già effettuata compravendita o posso stabilirne un altro con l’aiuto di un tecnico? L’atto di compravendita che mi è stato trasmesso tramite scansione mi lascia alcuni dubbi: anche se trasmesso in modo telematico, a destra in alto in un rettangolo è riportata la data di registrazione senza nessun timbro di ricevimento o altro; non è evidenziata la firma in calce dei venditori e acquirente ma solo cognome e nome; mentre il notaio ha apposto timbro e firma in calce a penna. Secondo Vostro parere questi dubbi sono immotivati? Ringrazio
RISPOSTA
L’atto notarile deve sempre presentare le firme in calce e a margine delle parti coinvolte nella compravendita: il prezzo a cui il proprietario del 50% del terreno può vendere, non è assolutamente vincolato al precedente prezzo con cui è stata compravenduta l’altro metà. Si tratta di una libera contrattazione fra le parti senza alcun condizionamento.
Probabilmente, se non c’è stato scioglimento della comunione ereditaria, è stata trasmessa copia (senza firme) della proposta di cessione del 50% del fondo, in modo che l’altro coerede possa, volendo, esercitare il diritto di prelazione previsto dall’articolo 732 del codice civile, acquistando allo stesso prezzo concordato con il terzo.
Infatti, il coerede (o l’acquirente, per mettersi al riparo di un eventuale diritto di retratto esercitabile dal coerede proprietario dell’altro 50% non venduto), che vuol alienare a terzi la sua quota di proprietà di un immobile, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dalla notifica della proposta. In mancanza della notifica, i coeredi hanno diritto di retratto, ovvero il diritto di riscattare la quota dall’acquirente (o da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria) allo stesso prezzo concordato nella compravendita.