Pignoramento e difetto di notifica – il debitore esecutato ha cinque giorni per opporsi agli atti esecutivi
Il debitore sottoposto ad esecuzione che sostiene di non aver avuto notizia del pignoramento a suo carico ha solo cinque giorni di tempo per far valere tale difetto di notifica attraverso l’opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 Cpc.
Cinque giorni che decorrono da quello della comunicazione o notifica dell'atto successivo che necessariamente presuppone il pignoramento. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 22279/10 con cui ha confermato la tardività dell'opposizione all'atto di pignoramento di alcuni debitori esecutati, in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni - previsti dall'articolo 617 Cpc - decorrenti dalla notifica della diffida a presentare il rendiconto che, invece, avevano ricevuto.
Sul punto, infatti, la Suprema corte ha ricordato che l’inosservanza di tale termine perentorio comporta l’inammissibilità dell'opposizione proposta perché tardiva. Inammissibilità che può essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità.
Ma non è tutto. Per sgombrare il campo da eventuali equivoci, poi, la terza sezione civile del Palazzaccio ha sottolineato che nell’ipotesi di mancata comunicazione o notifica dell'atto nullo (quello di pignoramento, ad esempio) il termine di cinque giorni decorre dal giorno della comunicazione o notifica dell'atto successivo che necessariamente lo presuppone (come, nella specie, la notifica della diffida a presentare il rendiconto).
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