Recupero crediti » Quando presentare ricorso per decreto ingiuntivo

Tramite l'esibizione della domanda di decreto ingiuntivo, la quale si effettua con il ricorso, è possibile instaurare un procedimento ingiuntivo. Con quest'ultimo, il titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta, può ottenere, il decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con il quale il Giudice di merito ingiunge al debitore di adempiere un’obbligazione, dii pagamento o di consegna, entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso, avvertendolo che entro tale termine può proporre opposizione.

In assenza di opposizione e di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata in quanto il decreto costituisce titolo esecutivo che consente l’iscrizione dell'ipoteca.

Il ricorso per decreto ingiuntivo può essere proposto solo per alcuni diritti di credito.

Può essere, infatti, richiesto:

  • dal creditore di una somma liquida di denaro;
  • dal creditore di una determinata quantità di cose fungibili;
  • da chi ha diritto ad ottenere la consegna di una cosa mobile determinata.

Il decreto ingiuntivo, per essere valido, ha bisogno del cosiddetto presupposto di ammissibilità.

Il presupposto di ammissibilità del procedimento per decreto ingiuntivo è la prova scritta del credito.

La sola prova ammessa è, difatti. quella documentale perchè in questo tipo di procedimento sommario il giudice si basa unicamente su quanto affermato dal ricorrente e sui documenti allegati alla domanda.

In questi casi, dunque, non si effettua una vera e propria attività di cognizione e il provvedimento conclusivo è emanato in assenza di contraddittorio tra le parti.

Nella fattispecie che successivamente alla notifica del decreto si apra la fase di opposizione instaurata dall'ingiunto, la sommarietà lascia il posto ad una causa ordinaria e alla piena cognizione da parte del giudice.

Vediamo quali documenti costituiscono prova scritta per la validità del decreto ingiuntivo.

Si intendono per prova scritta:

  • le promesse unilaterali per scrittura privata
  • le polizze
  • i telegrammi
  • nel caso di imprenditori, le scritture contabili, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute.
  • i libri e i registri della P.A. attestati da notaio o altro pubblico ufficiale, per i crediti dello stato e degli enti pubblici
  • accertamenti dell'ispettorato del lavoro e dei funzionari di tali enti per i crediti derivanti da omesso versamento di quanto dovuto agli enti previdenziali e di assistenza
  • la parcella delle spese e prestazioni professionali correlata dal parere di conformità alle tariffe da parte della competente associazione professionale.

Qualora il debitore non presenti opposizione, il decreto ingiuntivo emesso, sarà fin da subito, a rigor di normativa, o comunque entro tempi assai brevi, esecutivo: costituisce quindi titolo esecutivo.

Il ricorrente creditore potrà così effettuare l’iscrizione dell'ipoteca e iniziare l’esecuzione forzata dopo aver notificato l’atto di precetto.

12 Maggio 2014 · Gennaro Andele


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e/o Twitter

condividi su FB     condividi su Twitter

Questo post totalizza zero voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inuutile

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!