Cessione crediti ed opponibilità al fallimento del cedente
Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e’ opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento.
La norma dispone anche che l’efficacia della cessione verso i terzi non e’ opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.
Il momento dal quale si fa discendere l’opponibilita’ della cessione del credito ai terzi non e’ il perfezionamento dell’atto contrattuale, bensi’ il pagamento del cessionario al cedente.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12994/15.
30 Luglio 2015 · Piero Ciottoli
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Stai leggendo Cessione crediti ed opponibilità al fallimento del cedente • Autore Piero Ciottoli • Articolo pubblicato il giorno 30 Luglio 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 27 Giugno 2020 • Classificato nelle categorie cessione crediti - pro solvendo e pro soluto, fallimento e concordato preventivo • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .