Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto in assenza di originali
Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto in assenza di originali - Deposito voncolato
Esaminiamo il caso di cancellazione per avvenuto pagamento, entro 12 mesi dalla levata del protesto, in assenza degli effetti originali.
Qualora il debitore non fosse in possesso del titolo, della cambiale o tratta accettata, perché, per esempio, ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, egli può presentare la domanda di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, corredata del "certificato di deposito” (sostitutivo del titolo originale e della quietanza di pagamento), rilasciato dall'istituto di credito presso il quale è stato effettuato un deposito, della somma dovuta, vincolato al portatore e a favore dell'effetto, a garanzia del pagamento della somma indicata nel titolo protestato (articolo 9, DPR 03.
06.1975, numero 290).
Modulo (facsimile) di domanda
Il modulo
- deve essere compilato in ogni sua parte (anche sul retro) a cura dell'utente
- firmato dall'avente diritto - il firmatario della cambiale, o in caso di impresa dal legale rappresentante, amministratore, ecc.
il modulo deve essere corredato da:
- una marca da bollo da € 14,62 (fino ad un massimo di 12 effetti);
- attestazione di avvenuto deposito vincolato rilasciata dall'istituto di credito su carta intestata e firmata in modo leggibile dal responsabile, corredata da una marca da bollo da € 1,81; la suddetta attestazione costituisce di per se’ quietanza liberatoria;
- fotocopia del documento di identita’ in corso di validita’ del firmatario;
- € 8.00 per ogni effetto di cui si richiede la cancellazione, versati in contanti o con bollettino di ccp numero 351502 (intestato alla camera di commercio- ufficio protesti- specificando la causale: ”6060”)
- ulteriore marca da bollo da € 1,81 qualora l’importo dei diritti di segreteria sia pari o superiore a € 77,47
facsimile di attestazione di avvenuto deposito vincolato
Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto in assenza di originali - Smarrimento o distruzione del titolo
Qualora il debitore non sia in possesso del “titolo” a causa di smarrimento o distruzione dello stesso, trascorso un anno dalla levata del protesto, potrà inoltrare al Tribunale la richiesta di riabilitazione.
Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione da presentare al Tribunale
Il Tribunale provvede con decreto di riabilitazione.
La cancelleria del Tribunale o l’interessato inviano il decreto all'Ufficio Protesti. Quest’ultimo provvederà, trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo nel Registro Informatico dei Protesti, a dare notizia all'interessato, che, a questo punto, potrà presentare domanda di cancellazione.
Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell'istanza.
L’Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (articolo 2, numero 3 L.18 agosto 2000, numero 235).
Modulo (facsimile) di domanda
(1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto all'ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall'interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d’identità del medesimo.
(2) Il versamento può essere effettuato direttamente in contanti presso l’Ufficio Protesti o con bollettino postale CCP numero 351502 intestato alla Camera di Commercio causale “6060”.
La presente richiesta, con i prescritti allegati, può essere inviata anche a mezzo posta e corredata dalla fotocopia di un documento in corso di validità dell'interessato.
Per fare una domanda sul protesto, sulle restrizioni del credito per i soggetti protestati, sulle procedure di cancellazione del protesto, sul Pubblico Registro dei Protesti e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.
Allora. alla camera di commercio di Bologna confermano di non prevedere un certificato di deposito vincolato a favore del creditore.
Ma, la cosa più importante è questa: non è previsto un simile mezzo di pagamento semplicemente perchè non hanno mai contemplato il verificarsi di una fattispecie come la tua, dove il creditore mette in pratica un comportamento evidentemente ricattatorio e ritorsivo nei confronti del debitore. Cosa che non è assolutamente corretta e consentita.
Ora, il tuo creditore avrà anche studiato bene la questione.
Egli conta su un fatto: e cioè che non avvierai una azione giudiziaria.
Al tuo posto invece contatterei immediatamente un legale per presentare un’istanza d’urgenza ex-art. 700, citando il creditore e chiedendo una ingiunzione perchè accetti entro i termini di scadenza (settembre) il pagamento della tua obbligazione.
Il tuo creditore gioca sporco, ma rischia anche molto.
Un buon legale può ottenere un risarcimento a tuo favore di migliaia di euro, in virtù del fatto che la condotta posta in essere dal creditore espone la tua azienda a danni ingenti conseguenti alla permanenza del tuo nominativo nel bollettino dei potesti per i cinque anni prescritti.
Questa è anche quanto consiglia il legale di BOCAMCOM, con la quale ho interloquito telefonicamente.
In bocca al lupo …
Ogni Camera di Commercio fa un pò come gli pare. Del resto questa è l’Italia dei Comuni, dove nel paese X tre persone non possono stare sedute sulla stessa panchina dopo le 20, nel paese Y non puoi bere dalla cannuccia ed in quello Z rischi 250 euro di multa se sei scortese.
Ciò detto ho verificato. A Bologna non accettano certificati di deposito. A me sembra una cosa da matti.
Ho chiesto come si può fare in alternativa. Mi faranno sapere domani.
Certo il tuo creditore conosceva bene la procedura in vigore a Bologna. Preferisce non prendere soldi pur di tenerti cinque anni nel purgatorio dell’elenco dei protestati. Deve odiarti molto.
Comunque consentire una situazione simile è giuridicamente aberrante. Se domani non mi forniscono indicazioni utili devi per forza affidarti ad un avvocato che con procedura d’urgenza chieda al giudice una intimazione al creditore.
La legge prevede che prima del protesto un creditore non accetti pagamenti parziali, o non accetti, anche il pagamento totale, prima della scadenza.
Ma è un diritto del debitore, sancito sempre dalla legge, quello di poter soddisfare una obbligazione.
Il tuo creditore può rifiutare, per legge, il pagamento della cambiale prima della scadenza.
L’importante è che alla scadenza tu sia reperibile all’indirizzo che sulla cambiale è indicato per il pagamento.
Certo ti sta facendo un dispetto, ma altro non c’è da fare…
Mi spieghi il motivo per cui il tuo creditore non vuole che sia saldato il debito?
Credo tu abbia letto:
“Smarrimento o distruzione del titolo – Qualora il debitore non sia in possesso del “titolo” a causa di smarrimento o distruzione dello stesso, trascorso un anno dalla levata del protesto, potrà inoltrare al Tribunale la richiesta di riabilitazione”.
Purtroppo non c’è altro da fare. Deve passare un anno dalla levata del protesto.