Call center e contratti co.co.co senza progetto » Via libera del ministero

Il Ministero del Lavoro, con la circolare numero 12693/2013 affronta alcuni aspetti della disciplina prevista nella riforma Fornero e nella legge Biagi in materia di lavoro a progetto per il settore dei call center.

Il chiarimento riguarda la deroga ai requisiti per la corretta stipulazione delle collaborazioni da parte dei call center che svolgono attività outbound.

La deroga consiste nella non necessità della sussistenza di uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, del collegamento a un determinato risultato finale e del divieto di mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.

Ora il ministero precisa che la deroga non si applica nelle ipotesi di attività di vendita di beni e di servizi attraverso call center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda.

Con tale deroga, i call center possono impiegare personale con contratti di collaborazione in una molteplicità di attività di servizi, tra cui anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale vendita di prodotti o di servizi.

La deroga opera nella misura in cui il contratto di collaborazione preveda la corresponsione del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

25 Luglio 2013 · Giorgio Valli


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