Il beneficiario di assegni bancari non è necessariamente un debitore
Il sedicente creditore che pretenda la restituzione di somme date in prestito è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Infatti, l'esistenza di un contratto di prestito non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o di somme in denaro che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione.
In altre parole, quando un soggetto ammette di aver ricevuto una somma di denaro, negando, tuttavia, che ciò sia avvenuto a titolo di prestito, resta fermo, a carico del presunto creditore, l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo che ne imponga la restituzione.
Tanto più che che per le donazioni di modico valore, aventi ad oggetto beni mobili, è sufficiente la consegna del bene, è non è necessario un atto pubblico.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 9864 del 7 maggio 2014.
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