Assegno – i termini di presentazione
L’assegno bancario ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca. In tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l’ordine alla Banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo.
L’assegno bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all'incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell'assegno bancario, deve essere pagato.
Il termine di presentazione è:
- 8 giorni, se l'assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
- 15 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
- 20 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
- 60 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente (articolo 32 regio decreto 21/12/33 numero 1736).
Si noti che l'assegno bancario, anche se non presentato nei termini, costituisce sempre titolo esecutivo nei confronti del traente (di chi ha emesso l'assegno); si perde, tuttavia, l’azione di regresso nei confronti dei giranti (cioè, l’azione che viene esperita nei confronti dei giranti, anziché nei confronti di colui che ha emesso l'assegno bancario, per ottenere il pagamento della somma indicata nell'assegno).
Decorsi i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l'assegno bancario) può dare l’ordine alla Banca di non pagare l'assegno e può disporre altrimenti dei fondi. In mancanza di tale ordine, la Banca può pagare ugualmente l'assegno, anche dopo la scadenza del termine (articolo 35 regio decreto 1736/33).
Per porre una domanda sull'assegno bancario, sulla cambiale, su altri strumenti di pagamento, sui libretti di risparmio nominativi o al portatore, sui conti correnti, sulle nuove norme antiriciclaggio, sui servizi bancari, nonché su tutti gli argomenti correlati all'articolo, clicca qui.
7 Agosto 2013 · Simonetta Folliero
Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui
L'ordine di non pagare l'assegno ha efficacia solo dopo la scadenza del termine di presentazione [leggi tutto]
L'assegno è un titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all'incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere pagato. Il termine di presentazione è: otto giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso; quindici giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui è stato emesso L'assegno, anche se non presentato nei termini, rappresenta sempre un titolo esecutivo nei confronti del traente (di chi ha emesso l'assegno). Decorsi i termini di presentazione indicati in apertura dell'articolo, tuttavia, in caso di mancato pagamento per mancanza di fondi, il beneficiario non può più agire nei confronti degli eventuali giranti per ottenere la somma indicata nell'assegno. Inoltre, solo dopo che siano spirati i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l'assegno) può dare l'ordine al trattario (Banca o Posta) di non pagare l'assegno e può ...
L'assegno può essere protestato anche dopo la scadenza dei termini di presentazione se il traente non ne dispone la revoca [leggi tutto]
Se l'assegno viene presentato per il pagamento dopo la scadenza dei termini e sul conto corrente del traente (colui che ha emesso l'assegno) non c'è sufficiente liquidità ad assicurarne la copertura, la banca (o Poste Italiane) deve elevare il protesto. Ciò, a meno che, il traente non abbia dispensato la banca dal pagamento con effetto vincolante, disponendo un ordine formale di revoca dell'assegno se portato all'incasso dopo la scadenza dei termini di presentazione. La norma (legge assegni) prevede, infatti, che l'ordine di non pagare l'importo del titolo non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione e va interpretata nel senso che prima di questa scadenza la banca non deve tener conto della revoca disposta dal cliente, dovendo al contrario provvedere al pagamento se vi sono fondi disponibili, atteso che la disposizione mira ad assicurare un'affidabile circolazione del titolo e a garantire l'esistenza dei fondi dal momento dell'emissione dell'assegno ...
Assegno presentato fuori termine e comunque scoperto - Protesto segnalazione in CAI e sanzione prefettizia [leggi tutto]
Assegno non pagato e non protestato Assegno presentato fisicamente, non pagato non protestato per fuori termine, paga sanzione? Consegue la segnalazione al CAI? Vorrei risposte certe. Assegno presentato fuori termine e comunque scoperto - Protesto segnalazione in CAI e sanzione prefettizia Le daremo la risposta che siamo in grado di dare, dunque, senza alcuna certezza. Per poter essere protestato e per poter dare avvio alle procedure di segnalazione in CAI e alla revoca di sistema, deve essere presentato nei termini. Ovvero, entro: 8 giorni, se l'assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da ...