Assegno incassato senza provvista che non e’ stato protestato
Assegno senza provvista emesso a favore di mio padre che non l'ha protestato
Il 12/9/11 mio padre ha tentato di incassare un assegno risultato senza provvista e non l'ha protestato credendo di risolvere la cosa bonariamente (ma non è stato così).
Dalla posta insieme all'assegno non pagato ha avuto una "constatazione di non pagato".
Questa constatazione ha la stessa valenza della "CONSTATAZIONE EQUIVALENTE"?
Cioè si viene sempre iscritti nel registro dei protesti?
La constatazione equivalente consente al beneficiario di agire in via esecutiva nei confronti del traente
La constatazione equivalente della stanza di compensazione o l'annotazione sull'assegno effettuata dalla banca, consentono comunque al beneficiario di agire in via esecutiva con precetto e pignoramento dei beni del debitore traente, senza passare per un decreto ingiuntivo.
Il protesto svolge funzioni di pubblicità, dando modo a chiunque di sapere che quel soggetto emette assegni a vuoto attraverso la consultazione del RIP, Registro Informatico dei Protesti.
Il protesto, inoltre, rende possibile l'azione di regresso, nel caso vi siano state girate dell'assegno. In parole semplici, con il protesto dell'assegno il beneficiario può agire, per il recupero delle somme, anche contro gli eventuali giranti.
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