Assegno protestato che ha subito un azione di regresso
Assegno protestato - azione di regresso nei confronti dei giranti
Il primo girante di un assegno protestato, che ha subito l’azione di regresso dal soggetto a cui egli ha a sua volta girato l'assegno, entro quale termine può agire nei confronti del traente con l’azione causale e/o di arricchimento?
Assegno protestato e prescrizione dell'azione di regresso
Nel caso di assegni protestati, il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui (articolo 75 L.A.).
Trascorso tale termine è sempre possibile l’azione causale, che è l’azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante.
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