L’antieconomicità dell’attività esercitata può legittimare l’accertamento induttivo
Vero che l’accertamento induttivo non è consentito senza una ricostruzione sistematica dei ricavi fondata su dati precisi e concordanti da parte dell’Agenzia delle entrate. Tuttavia, è anche vero che l’accertamento induttivo del reddito può essere consentito anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza.
In particolare, l’assoluta antieconomicità dell’attività esercitata dal contribuente alla luce dell’esiguità del reddito dichiarato, giustifica l’accertamento induttivo.
In pratica, un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non riesce a motivare nella fase di contraddittorio, e una condotta non ispirata ai normali criteri di economicità dell’imprenditore (principio del massimo risultato e del minimo mezzo), in contrasto con le scelte del buon senso e prive di razionale motivazione, possono integrare quei requisiti di gravità, precisione e concordanza che legittimano l’accertamento induttivo.
Questo il convincimento dei giudici della Corte di cassazione messo nero su bianco nella sentenza 13734/15.
10 Luglio 2015 · Giorgio Valli
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Stai leggendo L’antieconomicità dell’attività esercitata può legittimare l’accertamento induttivo • Autore Giorgio Valli • Articolo pubblicato il giorno 10 Luglio 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 2 Agosto 2017 • Classificato nelle categorie accertamento fiscale, redditometro e spesometro, redditometro e spesometro – accertamento sintetico e induttivo, tasse avviso di accertamento • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .