Agevolazioni prima casa » Si se residenza è trasferita oltre limite causa forza maggiore
Si alle agevolazioni fiscali prima casa se la residenza non viene trasferita entro diciotto mesi per causa di forza maggiore » Sentenza Cassazione
Il contribuente ha diritto a usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa qualora il trasferimento della residenza entro i diciotto mesi previsti dalle norme non sia avvenuto per causa di forza maggiore.
Questo principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 17442/13, ha stabilito che: Il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso.
A parere dei supremi Giudici, quindi illegittimo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che nega il beneficio al contribuente che, nonostante si sia impegnato al trasferimento di residenza, non lo abbia poi effettuato nei termini per causa di forza maggiore.
Si alle agevolazioni fiscali prima casa se la residenza non viene trasferita entro diciotto mesi per causa di forza maggiore » Il fatto
La sezione tributaria, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate, e senza chiarire il concetto di forza maggiore, ha sostenuto che l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo, è subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e comporta che l'acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero che si impegni, dopo l'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi.
Inoltre, scrivono ancora i Supremi giudici, la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto, proprio perché non inerente ad un suo comportamento della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento.
Da ciò deriva che, ecco il punto centrale della questione, il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso.
Di diverso avviso la Procura generale che aveva invece chiesto al Collegio di accogliere il ricorso del fisco.
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