Acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale – nuove riduzioni
Sanzioni ancora più ridotte per acquiescenza, accertamento con adesione ed altri strumenti deflativi.
La legge di stabilità 2011 ha modificato, infatti, la misura delle sanzioni ridotte dovute dai contribuenti in caso di:
- acquiescenza;
- accertamento con adesione;
- definizione agevolata delle sanzioni;
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione;
- conciliazione giudiziale.
Si tratta degli istituti introdotti nell'ordinamento tributario al fine di evitare il contenzioso tributario o chiudere una lite fiscale pendente.
Dal 1° febbraio 2011 si applicano le seguenti misure:
(*) La nuova misura della sanzione ridotta si applica con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate e ai ricorsi presentati a partire dal 1° febbraio 2011.
Nel forum di indebitati.info è possibile inserire domande su acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale ed ed altri strumenti deflativi.
2 Dicembre 2011 · Giorgio Valli
Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui
Gli strumenti deflativi - AUTOTUTELA, CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, ACQUIESCENZA ed ACCERTAMENTO CON ADESIONE [leggi tutto]
Nell'ottica di un'amministrazione fiscale snella e orientata al cittadino, il legislatore ha elaborato una vasta gamma di istituti amministrativi, i cosiddetti strumenti “deflativi” del contenzioso, che permettono di concordare soluzioni conciliatorie e di prevenire le liti in materia tributaria. Si tratta degli strumenti finalizzati ad evitare al cittadino contribuente un oneroso contenzioso tributario. Parlamo di AUTOTUTELA, CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, ACQUIESCENZA ed ACCERTAMENTO CON ADESIONE. Questi istituti costituiscono una soluzione economicamente vantaggiosa tanto per l'amministrazione quanto per il contribuente e mirano ad evitare che si intraprenda la strada del contenzioso, che spesso è lunga e laboriosa. Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittimo o infondato un atto impositivo emesso nei suoi confronti (avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento o esattoriale) e per vari motivi non riesce a concordare, nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa, egli può sempre dare avvio all'iter del processo tributario, del quale accenneremo ...
Come evitare il contenzioso tributario [leggi tutto]
Come evitare il contenzioso tributario Per evitare il contenzioso tributario e sottrarsi a lunghi e costosi giudizi, esistono diversi strumenti deflativi, tra i quali l'acquiescenza, l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale. Tra le più recenti modifiche normative, si segnala l'abolizione, dal 6 luglio 2011, dell'obbligo di presentare idonee garanzie in caso di pagamento a rate degli importi, superiori a 50.000 euro, dovuti a seguito di: accertamento con adesione acquiescenza all'accertamento conciliazione giudiziale Con la legge di stabilità 2011 (legge numero 220 del 13 dicembre 2010), è stata invece modificata la misura delle sanzioni ridotte dovute in caso di: acquiescenza accertamento con adesione definizione agevolata delle sanzioni adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione conciliazione giudiziale. I vantaggi degli istituti deflativi del contenzioso tributario Dal 1° febbraio 2011 si applicano le seguenti misure: ...
La conciliazione giudiziale nel contenzioso tributario [leggi tutto]
La conciliazione giudiziale nel contenzioso tributario La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco: si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie, può aver luogo solo davanti alle Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza. La conciliazione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura del 40% delle somme irrogabili. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La procedura di conciliazione giudiziale La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia "in udienza" sia "fuori udienza" e può essere proposta: dalla stessa Commissione tributaria provinciale, che, in sede di prima udienza, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione; dalle parti (contribuente, ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ente ...